Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 4
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da
fonti agricole) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione dei
criteri generali di cui all’articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche).
Art. 2 - Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs.152/1999, si
intende per:
a) «evento meteorico» una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro
temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si
verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo
precedente evento;
b) «acque meteoriche di dilavamento» la parte delle acque di una precipitazione
atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
c) «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni
evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita
sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque
meteoriche;
d) «acque di seconda pioggia» la parte delle acque meteoriche di dilavamento
eccedente le acque di prima pioggia;
e) «acque pluviali» le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle
pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
f) «superficie scolante» l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico
e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano
le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente
Regolamento;
g) «acque di lavaggio» le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate,
utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi
altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici
direttamente o indirettamente;
h) «rete di raccolta delle acque meteoriche» l’insieme delle condotte utilizzate
per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di
dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
Art. 3 - Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione
1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle
disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:
a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata
escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed
installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
1) industria petrolifera;
2) industrie chimiche;
3) trattamento e rivestimento dei metalli;
4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
6) produzione di pneumatici;
7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
8) produzione di calcestruzzo;
9) aree intermodali;
10) autofficine;
11) carrozzerie;
b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni
in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o
trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati
alla demolizione;
c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei
carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle
stazioni di servizio per autoveicoli;
d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al
deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere
delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle
disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.
3. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento
e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del
presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma
1, lettere a) e b) e l’Autorità competente accerti l’inquinamento di tali acque
da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque
meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti,
rifiuti o quant’altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3 l’Autorità competente determina, con riferimento
alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da
assoggettare alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 4 - Competenze
1. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della l.r. 26/2003, l’Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di
lavaggio delle superfici di cui all’articolo 3 (di seguito acque di prima
pioggia e di lavaggio) è:
a) il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
b) la provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo.
2. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all’articolo 3
provengano da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici e
installazioni in cui si svolgono attività soggette alla disciplina del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le
disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nell’ambito delle
procedure previste dal decreto stesso in ordine al rilascio, rinnovo e riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale.
Art. 5 - Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e
di lavaggio
1. Tutte le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere
impermeabili.
2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in
corpo d’acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta
tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m3
per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).
3. Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete
di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema
di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a
riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi
meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e
comunque quanto meno assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti e
che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie
scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue,
escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.
4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da
idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di
prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in
impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata
massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo
restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’articolo 7, comma
1.
Art. 6 - Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su
indicazione dell’Autorità competente di cui all’articolo 4, separatamente o
congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle
cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il
rispetto dei valori limite allo scarico prescritti dall’articolo 7.
2. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da
recapitare in corpi d’acqua superficiali non possono essere scaricate.
3. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire che i
campionamenti possano essere eseguiti con le modalità prescritte dal presente
regolamento.
4. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo
o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere
effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di
spandimento o dispersione e l’effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto
funzionale a verificare la regolarità dello scarico.
Art. 7 - Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e
di lavaggio
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in
ordine preferenziale:
a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e
miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei
valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico e approvati
dall’Autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003;
b) in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione
della tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999, ovvero di quelli
eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del
decreto stesso;
c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in
prossimità di corpi d’acqua superficiali, e solo qualora l’Autorità competente
accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare tali
recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i
divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 al d.lgs.
152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del
medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi
dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso.
2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici
scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) si applicano, per tutti i
tipi di recapito, le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del d.lgs.
152/1999 e il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni
prelevati all’uscita del relativo impianto di trattamento.
Art. 8 - Prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio
1. Le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere mantenute in
condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio.
2. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate
dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti
assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o
pulverulenti o di liquidi.
3. I materiali derivati dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta.
Art. 9 - Domanda di autorizzazione
1. Per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere
presentata domanda di autorizzazione all’Autorità competente di cui all’articolo
4. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di
lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la
domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta
alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto concerne le acque
reflue, alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.
2. La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni
già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della previgente disciplina,
qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del presente
regolamento.
3. La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull’autorizzazione allo
scarico delle acque reflue eventualmente posseduta e sui provvedimenti
amministrativi con cui sia stata eventualmente rilasciata l’autorizzazione a
scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo e precisare il recapito in cui si intendono
scaricare, o continuare a scaricare, le acque di prima pioggia e di lavaggio,
giustificando l’eventuale richiesta di derogare all’ordine preferenziale di cui
all’articolo 7.
4. Nella domanda può essere richiesto:
a) che per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici
scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) l’autorizzazione
sia rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei
sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del
corrispondente programma di gestione;
b) che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad
una parte delle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b);
c) che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici
contaminate da idrocarburi di origine minerale l’autorizzazione sia rilasciata
in base al trattamento di cui all’articolo 5, comma 4.
5. Alla domanda deve essere allegata una relazione, corredata da planimetrie,
grafici, relazioni di calcolo e da quanto necessario ad illustrare
dettagliatamente:
a) le superfici scolanti di cui all’articolo 3, gli edifici ed installazioni di
cui esse costituiscono pertinenze e la specifica natura delle attività che si
intendono svolgere o continuare a svolgere su tali superfici e negli inerenti
edifici o installazioni e le relative modalità di svolgimento, precisando le
materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finiti e i sistemi di
movimentazione sulle superfici stesse;
b) la situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo
smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i
rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque
meteoriche e di quelle reflue e ogni elemento sugli interventi definiti per
realizzare o regolarizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche ed i
relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio,
le vasche di prima pioggia, gli impianti di trattamento e lo scarico di tali
acque, di quelle di seconda pioggia e di quelle pluviali, motivando le scelte
compiute;
c) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera a), il
grado di abbattimento garantito dai sistemi di trattamento installati o che si
intendono installare, supportato da esauriente documentazione di letteratura e
tecnico-commerciale;
d) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera b), i
motivi per i quali si ritenga che solo da una parte della superficie scolante
possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e
gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;
e) le eventuali modifiche, rispetto alla situazione in base alla quale è stata
rilasciata l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue posseduta,
intervenute in merito agli elementi di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs.
152/1999.
6. Ai fini di cui all’articolo 3, comma 4, la domanda di cui al comma 1 contiene
dettagliate informazioni in ordine alle materie prime, prodotti intermedi e
finiti, sottoprodotti, rifiuti o quanto altro accatastato o depositato sulle
superfici di cui all’articolo 3, comma 3 e gli eventuali apprestamenti o
accorgimenti gestionali adottati per limitare la contaminazione delle acque
meteoriche di dilavamento.
7. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e
i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono
a carico dei richiedenti e sono determinate e liquidate secondo le modalità di
cui all’articolo 45, comma 10, del d.lgs. 152/1999.
Art. 10 - Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti
1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli che all’entrata
in vigore del presente regolamento sono destinati allo svolgimento delle
attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso, indipendentemente dalla
circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione
siano stati ultimati, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i
permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per
l’inizio delle attività sia decorso e in tali atti ne sia stata espressamente
prevista la destinazione allo svolgimento delle attività suddette.
2. Per gli edifici o installazioni di cui al comma 1 la domanda di
autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere
presentata entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l’Autorità competente di
cui all’articolo 4 autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia e di
lavaggio, invitando eventualmente il soggetto responsabile a fornire, in un
termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta,
chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute non
adeguate, nel qual caso il termine per la pronuncia si intende interrotto.
4. Con l’autorizzazione allo scarico sono prescritti i termini per la
realizzazione delle opere occorrenti a regolarizzare la situazione in atto e per
l’avvio e la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento. I
termini sono fissati di norma in non oltre trentasei mesi e possono essere
ridotti, comunque a non meno di diciotto mesi, per le opere o parti di esse
necessarie a regolarizzare situazioni di particolare gravità.
5. Dell’avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale
degli eventuali sistemi di trattamento il soggetto responsabile informa
l’Autorità competente di cui all’articolo 4.
In tal caso, previo accertamento positivo da parte dell’Autorità stessa,
l’autorizzazione è definitivamente perfezionata.
Art. 11 - Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi
1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo
svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al presente regolamento, per i quali
all’entrata in vigore dello stesso non siano ancora stati rilasciati i permessi
di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per l’inizio
delle attività non sia decorso.
2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio degli edifici e installazioni di
cui al comma 1 deve essere presentata la domanda di cui all’articolo 9 ai fini
della preventiva autorizzazione allo scarico.
3. L’Autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione nei
termini di cui all’articolo 10, comma 3.
4. L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, può
assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di
trattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà
superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico, prorogabili, in via
eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l’autorizzazione
è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa
a punto funzionale.
Art. 12 - Validità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è
valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza
ne deve essere chiesto il rinnovo.
2. Lo scarico di cui al comma 1 può essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di
rinnovo è presentata entro i termini predetti.
3. Nel caso in cui la medesima Autorità competente di cui all’articolo 4 debba
autorizzare anche lo scarico delle acque reflue, come previsto dall’articolo 9,
comma 1, è rilasciata un’unica autorizzazione relativa all’insieme degli
scarichi.
4. Per gli edifici o le installazioni già in possesso di autorizzazione allo
scarico delle relative acque reflue, l’autorizzazione di cui al comma 3 si
configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 per l’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue si osservano anche, o qualora sussistano incompatibilità solo, le
disposizioni del d.lgs. 152/1999.
Art. 13 - Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto
impatto inquinante
1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività
medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative
superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di
prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 9,
comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma
3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del
presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali
acque.
2. La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le
informazioni di cui all’articolo 9, comma 5, nonché la dettagliata descrizione
degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si
intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione di cui al comma
1.
3. L’Autorità competente di cui all’articolo 4, in caso di accoglimento della
domanda di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di
prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento
di cui al presente regolamento; l’autorizzazione può comunque prevedere
prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti
operativi di cui al comma 2 e alla verifica dell’assenza di contaminazioni delle
acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione
di un pozzetto, derivato dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che
consenta l’accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad
eseguire il prelievo dei campioni.
4. Nel caso di riscontro negativo, l’autorità competente prescrive il termine
per l’adeguamento della domanda di autorizzazione, trovando applicazione nella
fattispecie le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.
Art. 14 - Campionamenti e accertamenti
1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite
di emissione prescritti dall’articolo 7 per le acque di prima pioggia e di
lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la
possibilità per l’Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento
su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le
caratteristiche di variabilità dello scarico.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la Giunta regionale approva le direttive per l’accertamento
dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Le spese per i sopralluoghi, i rilievi, i controlli, i prelievi e gli
accertamenti analitici eseguiti in vigenza dell’autorizzazione sono a carico dei
titolari dello scarico qualora evidenzino il mancato rispetto delle disposizioni
del presente regolamento o dell’autorizzazione stessa.
4. Per i metodi di campionamento e analisi si applicano le disposizioni del
punto 4 Metodi di campionamento ed analisi di cui all’allegato 5 al d.lgs.
152/1999.
5. Nei casi in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata in base alla
valutazione della conformità impiantistica dei sistemi di trattamento e del
corrispondente programma di gestione di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a),
il soggetto responsabile deve tenere a disposizione dell’Autorità cui compete il
controllo la documentazione necessaria all’accertamento delle modalità di
gestione adottate.
Art. 15 - Disposizioni finali
1. La Giunta regionale adegua il regolamento tipo di igiene locale,
approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 1985, n. 49784,
cosi` come successivamente modificato e integrato, alle disposizioni del
presente regolamento, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Nei successivi centottanta giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti
di igiene locale.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione lombarda.
(Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/140 del 14 marzo
2006)
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